Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n33

DECRETO LEGISLATIVO
14 marzo 2013, n. 33 

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita’,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni. (13G00076)

(GU n.80 del 5-4-2013)

Vigente al: 5-4-201

Capo I

Principi generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2, 3, comma secondo, 76, 87, 97, 113 e 117 della
Costituzione;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalita’
nella pubblica amministrazione», ed in particolare i commi 35 e 36
dell’articolo 1;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 18 giungo 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’ nonche’ in
materia di processo civile»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante:
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», ed in
particolare il comma 8 dell’articolo 11;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Considerato che le disposizioni gia’ contenute nell’articolo 18 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, costituiscono principio
fondamentale della normativa in materia di trasparenza dell’azione
amministrativa che appare opportuno estendere, in via generale, anche
agli altri obblighi di pubblicazione previsti nel presente decreto;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 gennaio 2013;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere in sede di Conferenza unificata, di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 281 del 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 febbraio 2013;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Principio generale di trasparenza

1. La trasparenza e’ intesa come accessibilita’ totale delle
informazioni concernenti l’organizzazione e l’attivita’ delle
pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di
segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di
protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio
democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di
imparzialita’, buon andamento, responsabilita’, efficacia ed
efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrita’ e lealta’
nel servizio alla nazione. Essa e’ condizione di garanzia delle
liberta’ individuali e collettive, nonche’ dei diritti civili,
politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e
concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al
servizio del cittadino.

3. Le disposizioni del presente decreto, nonche’ le norme di
attuazione adottate ai sensi dell’articolo 48, integrano
l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate
dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione,
contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma
dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e
costituiscono altresi’ esercizio della funzione di coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione
statale, regionale e locale, di cui all’articolo 117, secondo comma,
lettera r), della Costituzione.

Art. 2

Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di
trasparenza concernenti l’organizzazione e l’attivita’ delle
pubbliche amministrazioni e le modalita’ per la sua realizzazione.

2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la
pubblicazione, in conformita’ alle specifiche e alle regole tecniche
di cui all’allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche
amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati
concernenti l’organizzazione e l’attivita’ delle pubbliche
amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere
ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed
identificazione.

Art. 3

Pubblicita’ e diritto alla conoscibilita’

1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono
pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne
gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi
dell’articolo 7.

Art. 4

Limiti alla trasparenza.

1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai
dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
comportano la possibilita’ di una diffusione dei dati medesimi
attraverso siti istituzionali, nonche’ il loro trattamento secondo
modalita’ che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilita’
tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi
dell’articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati
personali.

2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del
presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo
politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonche’ a
dirigenti titolari degli organi amministrativi e’ finalizzata alla
realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalita’
di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in
materia di protezione dei dati personali.

3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione
nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che
non hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o
sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi
restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da
disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati
personali eventualmente presenti.

4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la
pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni
provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non
pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto
alle specifiche finalita’ di trasparenza della pubblicazione.

5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di
chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa
valutazione sono rese accessibili dall’amministrazione di
appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti
dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermita’ e
degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal
lavoro, nonche’ le componenti della valutazione o le notizie
concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e
l’amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196
del 2003.

6. Restano fermi i limiti alla diffusione e all’accesso delle
informazioni di cui all’articolo 24, comma 1 e 6, della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui
all’articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di
quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del
segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati
come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia
statistica, nonche’ quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

7. Al fine di assicurare la trasparenza degli atti amministrativi
non soggetti agli obblighi di pubblicita’ previsti dal presente
decreto, la Commissione di cui all’articolo 27 della legge 7 agosto
1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato
prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio
dello Stato.

8. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto i
servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti
memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.

Art. 5

Accesso civico

1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle
pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o
dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei
casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. La richiesta di accesso civico non e’ sottoposta ad alcuna
limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non
deve essere motivata, e’ gratuita e va presentata al responsabile
della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione
di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.

3. L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla
pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato
richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero
comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il
collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento,
l’informazione o il dato richiesti risultano gia’ pubblicati nel
rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al
richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente puo’
ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2,
comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di
pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo
articolo, provvede ai sensi del comma 3.

5. La tutela del diritto di accesso civico e’ disciplinata dalle
disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
cosi’ come modificato dal presente decreto.

6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del
Responsabile della trasparenza, l’obbligo di segnalazione di cui
all’articolo 43, comma 5.

Art. 6

Qualita’ delle informazioni

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualita’ delle
informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone
l’integrita’, il costante aggiornamento, la completezza, la
tempestivita’, la semplicita’ di consultazione, la comprensibilita’,
l’omogeneita’, la facile accessibilita’, nonche’ la conformita’ ai
documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione
della loro provenienza e la riutilizzabilita’ secondo quanto previsto
dall’articolo 7.

2. L’esigenza di assicurare adeguata qualita’ delle informazioni
diffuse non puo’, in ogni caso, costituire motivo per l’omessa o
ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Art. 7

Dati aperti e riutilizzo

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche
a seguito dell’accesso civico di cui all’articolo 5, sono pubblicati
in formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 68 del Codice
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo
24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori
restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne
l’integrita’.

Art. 8

Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati
tempestivamente sul sito istituzionale dell’amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono
pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del
presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un
periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a
quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a
che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i
diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento
dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e
15, comma 4.

Art. 9

Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

1. Ai fini della piena accessibilita’ delle informazioni
pubblicate, nella home page dei siti istituzionali e’ collocata
un’apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui
interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti
pubblicati ai sensi della normativa vigente. Le amministrazioni non
possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire
ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche
all’interno della sezione «Amministrazione trasparente».

2. Alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di
pubblicazione di cui all’articolo 8, comma 3, i documenti, le
informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili,
con le modalita’ di cui all’articolo 6, all’interno di distinte
sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate
nell’ambito della sezione «Amministrazione trasparente». I documenti
possono essere trasferiti all’interno delle sezioni di archivio anche
prima della scadenza del termine di cui all’articolo 8, comma 3.

Art. 10

Programma triennale per la trasparenza e l’integrita’

1. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un
Programma triennale per la trasparenza e l’integrita’, da aggiornare
annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

  a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee
guida elaborate dalla Commissione di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

  b) la legalita’ e lo sviluppo della cultura dell’integrita’.

2. Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrita’, di cui
al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti
all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad
assicurare la regolarita’ e la tempestivita’ dei flussi informativi
di cui all’articolo 43, comma 3. Le misure del Programma triennale
sono collegate, sotto l’indirizzo del responsabile, con le misure e
gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A
tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di
prevenzione della corruzione.

3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in
collegamento con la programmazione strategica e operativa
dell’amministrazione, definita in via generale nel Piano della
performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti
negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza
costituisce un’area strategica di ogni amministrazione, che deve
tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza
in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell’utilizzo
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonche’ del
conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche
amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi
erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo
10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le
amministrazioni provvedono altresi’ alla contabilizzazione dei costi
e all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al
personale per ogni servizio erogato, nonche’ al monitoraggio del loro
andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi
dell’articolo 32.

6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla
performance di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori
o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore
qualificato, nell’ambito di apposite giornate della trasparenza senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Nell’ambito del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrita’ sono specificate le modalita’, i tempi di attuazione, le
risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle
iniziative di cui al comma 1.

8. Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito
istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui
all’articolo 9:

  a) il Programma triennale per la trasparenza e l’integrita’ ed il
relativo stato di attuazione;

  b) il Piano e la Relazione di cui all’articolo 10 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

  c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi
indipendenti di valutazione di cui all’articolo 14 del decreto
legislativo n. 150 del 2009;

  d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all’articolo 15,
comma 1, nonche’ i curricula dei titolari di posizioni organizzative,
redatti in conformita’ al vigente modello europeo.

9. La trasparenza rileva, altresi’, come dimensione principale ai
fini della determinazione degli standard di qualita’ dei servizi
pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell’articolo
11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, cosi’ come
modificato dall’articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150.

Art. 11

Ambito soggettivo di applicazione

1. Ai fini del presente decreto per «pubbliche amministrazioni» si
intendono tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.

2. Alle societa’ partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui
al comma 1 e alle societa’ da esse controllate ai sensi dell’articolo
2359 del codice civile si applicano, limitatamente alla attivita’ di
pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione
europea, le disposizioni dell’articolo 1, commi da 15 a 33, della
legge 6 novembre 2012, n. 190.

3. Le autorita’ indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione
provvedono all’attuazione di quanto previsto della normativa vigente
in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi
ordinamenti.

Art. 12

Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti
di carattere normativo e amministrativo generale

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre
1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche
amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i
riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale
pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano
l’istituzione, l’organizzazione e l’attivita’. Sono altresi’
pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni
emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale
sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui
procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme
giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per
l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.

2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali,
che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle
attivita’ di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli
estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

Capo II

Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione e l’attivita’
delle pubbliche amministrazioni

Art. 13

Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle
pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le
informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione,
corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono
pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

  a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e
gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze;

  b) all’articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a
disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non
generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;

  c) all’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena
accessibilita’ e comprensibilita’ dei dati, dell’organizzazione
dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe
rappresentazioni grafiche;

  d) all’elenco dei numeri di telefono nonche’ delle caselle di posta
elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica
certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi
richiesta inerente i compiti istituzionali.

Art. 14

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di
indirizzo politico

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere
elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di
livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni
pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti
documenti ed informazioni:

  a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della
durata dell’incarico o del mandato elettivo;

  b) il curriculum;

  c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della
carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi
pubblici;

  d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti
pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti;

  e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza
pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;

  f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio
1982, n. 441, nonche’ le attestazioni e dichiarazioni di cui agli
articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente
decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene
in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di
cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare
dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 7.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1
entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni
successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti,
salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove
consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti
entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione
dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai
sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la
situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di
archivio.

Art. 15

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi
dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo
17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche
amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni
relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di
incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche’ di
collaborazione o consulenza:

  a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;

  b) il curriculum vitae;

  c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita’
di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita’ professionali;

  d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro,
di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle
eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del
risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di
incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica
amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni
a qualsiasi titolo per i quali e’ previsto un compenso, completi di
indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e
dell’ammontare erogato, nonche’ la comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica dei
relativi dati ai sensi dell’articolo 53, comma 14, secondo periodo,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia
dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le
amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi
siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando
l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico. Il Dipartimento
della funzione pubblica consente la consultazione, anche per
nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2,
il pagamento del corrispettivo determina la responsabilita’ del
dirigente che l’ha disposto, accertata all’esito del procedimento
disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma
corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario
ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 30 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e
2 entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni
successivi alla cessazione dell’incarico.

5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato
l’elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli
e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche
amministrazioni, individuate discrezionalmente dall’organo di
indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui
all’articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 16

Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il
costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del
personale e delle relative spese sostenute, di cui all’articolo 60,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito
del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica
e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con
l’indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e
aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato
agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo
politico.

2. Le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle pubblicazioni di
cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo
complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio,
articolato per aree professionali, con particolare riguardo al
personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli
organi di indirizzo politico.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati
relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di
livello dirigenziale.

Art. 17

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo
indeterminato

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell’ambito
di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, i dati relativi al
personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la
indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione
di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali,
ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione
comprende l’elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati
relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1,
articolato per aree professionali, con particolare riguardo al
personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli
organi di indirizzo politico.

Art. 18

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti
ai dipendenti pubblici

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l’elenco degli incarichi
conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con
l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni
incarico.

Art. 19

Bandi di concorso

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita’ legale, le
pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il
reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso
l’amministrazione.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente
aggiornato l’elenco dei bandi in corso, nonche’ quello dei bandi
espletati nel corso dell’ultimo triennio, accompagnato
dall’indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti
assunti e delle spese effettuate.

Art. 20

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della
performance e alla distribuzione dei premi al personale.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi
all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance
stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi
all’entita’ del premio mediamente conseguibile dal personale
dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione
del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto
del livello di selettivita’ utilizzato nella distribuzione dei premi
e degli incentivi, nonche’ i dati relativi al grado di
differenziazione nell’utilizzo della premialita’ sia per i dirigenti
sia per i dipendenti.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresi’, i dati
relativi ai livelli di benessere organizzativo.

Art. 21

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati
sulla contrattazione collettiva

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari
per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali,
che si applicano loro, nonche’ le eventuali interpretazioni
autentiche.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 47, comma 8, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche
amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la
relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli
organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, nonche’ le informazioni trasmesse
annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione
illustrativa, fra l’altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla
sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttivita’
ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste
dei cittadini.

Art. 22

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici
vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico,
nonche’ alle partecipazioni in societa’ di diritto privato.

1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

  a) l’elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti,
vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i
quali l’amministrazione abbia il potere di nomina degli
amministratori dell’ente, con l’elencazione delle funzioni attribuite
e delle attivita’ svolte in favore dell’amministrazione o delle
attivita’ di servizio pubblico affidate;

  b) l’elenco delle societa’ di cui detiene direttamente quote di
partecipazione anche minoritaria indicandone l’entita’, con
l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita’ svolte in
favore dell’amministrazione o delle attivita’ di servizio pubblico
affidate;

  c) l’elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in
controllo dell’amministrazione, con l’indicazione delle funzioni
attribuite e delle attivita’ svolte in favore dell’amministrazione o
delle attivita’ di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti
disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli
enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di
amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da
pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti,
anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina
dei vertici o dei componenti degli organi;

  d) una o piu’ rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti
tra l’amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.

2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma
1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura
della eventuale partecipazione dell’amministrazione, alla durata
dell’impegno, all’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per
l’anno sul bilancio dell’amministrazione, al numero dei
rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, al
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai
risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono
altresi’ pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore
dell’ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell’amministrazione e’ inserito il collegamento con i
siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono
pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e
ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e
15.

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi
agli enti di cui al comma 1, e’ vietata l’erogazione in loro favore
di somme a qualsivoglia titolo da parte dell’amministrazione
interessata.

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo
promuovono l’applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi
1, lettera b), e 2, da parte delle societa’ direttamente controllate
nei confronti delle societa’ indirettamente controllate dalle
medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano
applicazione nei confronti delle societa’, partecipate da
amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro
controllate.

Art. 23

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei
mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione
trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di
indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:

  a) autorizzazione o concessione;

  b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e
servizi, anche con riferimento alla modalita’ di selezione prescelta
ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163;

  c) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e
progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del decreto
legislativo n. 150 del 2009;

  d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o
con altre amministrazioni pubbliche.

2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al
comma 1 sono pubblicati il contenuto, l’oggetto, la eventuale spesa
prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel
fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella
forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di
formazione del documento che contiene l’atto.

Art. 24

Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all’attivita’
amministrativa

1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi
e statistici, i dati relativi alla propria attivita’ amministrativa,
in forma aggregata, per settori di attivita’, per competenza degli
organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e
li tengono costantemente aggiornati.

2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati
del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali effettuato ai sensi dell’articolo 1, comma 28, della
legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 25

Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli
sulle imprese

1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente
comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito:
www.impresainungiorno.gov.it:

  a) l’elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate
le imprese in ragione della dimensione e del settore di attivita’,
indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalita’ di
svolgimento;

  b) l’elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle
attivita’ di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per
ottemperare alle disposizioni normative.

Art. 26

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone
fisiche ed enti pubblici e privati.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali
sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto
1990, n. 241, i criteri e le modalita’ cui le amministrazioni stesse
devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione
delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle
imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12
della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce
condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano
concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille
euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario; la sua
eventuale omissione o incompletezza e’ rilevata d’ufficio dagli
organi dirigenziali, sotto la propria responsabilita’ amministrativa,
patrimoniale e contabile per l’indebita concessione o attribuzione
del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata
pubblicazione rilevata d’ufficio dagli organi di controllo e’
altresi’ rilevabile dal destinatario della prevista concessione o
attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del
risarcimento del danno da ritardo da parte dell’amministrazione, ai
sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. E’ esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle
persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente
articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni
relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio
economico-sociale degli interessati.

Art. 27

Obblighi di pubblicazione dell’elenco
dei soggetti beneficiari

1. La pubblicazione di cui all’articolo 26, comma 2, comprende
necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

  a) il nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o
il nome di altro soggetto beneficiario;

  b) l’importo del vantaggio economico corrisposto;

  c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione;

  d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo
procedimento amministrativo;

  e) la modalita’ seguita per l’individuazione del beneficiario;

  f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto
incaricato.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell’ambito
della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalita’ di
facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente
l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell’articolo
7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola
amministrazione.

Art. 28

Pubblicita’ dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e
provinciali

1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le
province pubblicano i rendiconti di cui all’articolo 1, comma 10, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali
e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a
ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e
dell’impiego delle risorse utilizzate. Sono altresi’ pubblicati gli
atti e le relazioni degli organi di controllo.

2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione
del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso
dell’anno.

Capo III

Obblighi di pubblicazione concernenti l’uso delle risorse pubbliche

Art. 29

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e
del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonche’
dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al
bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma
sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a
rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena
accessibilita’ e comprensibilita’.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui
all’articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le
integrazioni e gli aggiornamenti di cui all’articolo 22 del medesimo
decreto legislativo n. 91 del 2011.

Art. 30

Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili
e la gestione del patrimonio.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni
identificative degli immobili posseduti, nonche’ i canoni di
locazione o di affitto versati o percepiti.

Art. 31

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli
sull’organizzazione e sull’attivita’ dell’amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti
cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo
interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti
i rilievi ancorche’ recepiti della Corte dei conti, riguardanti
l’organizzazione e l’attivita’ dell’amministrazione o di singoli
uffici.

Capo IV

Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i
servizi erogati

Art. 32

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o
il documento contenente gli standard di qualita’ dei servizi
pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli
utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5,
pubblicano:

  a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente
sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e
il relativo andamento nel tempo;

  b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento
all’esercizio finanziario precedente.

Art. 33

Obblighi di pubblicazione concernenti
i tempi di pagamento dell’amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un
indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti
di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di
tempestivita’ dei pagamenti».

Art. 34

Trasparenza degli oneri informativi

1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonche’ i
provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle
amministrazioni dello Stato per regolare l’esercizio di poteri
autorizzatori, concessori o certificatori, nonche’ l’accesso ai
servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in
allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui
cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti
medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo
informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione,
la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e
documenti alla pubblica amministrazione.

2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti
istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalita’
definite con il regolamento di cui all’articolo 7, commi 2 e 4, della
legge 11 novembre 2011, n. 180.

Art. 35

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e
ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione
d’ufficio dei dati.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle
tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna
tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

  a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti
i riferimenti normativi utili;

  b) l’unita’ organizzativa responsabile dell’istruttoria;

  c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai
recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica
istituzionale, nonche’, ove diverso, l’ufficio competente
all’adozione del provvedimento finale, con l’indicazione del nome del
responsabile dell’ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti
telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;

  d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti
da allegare all’istanza e la modulistica necessaria, compresi i
fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a
corredo dell’istanza e’ prevista da norme di legge, regolamenti o
atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche’ gli uffici ai quali
rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita’ di accesso con
indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle
di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;

  e) le modalita’ con le quali gli interessati possono ottenere le
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;

  f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del
procedimento per la conclusione con l’adozione di un provvedimento
espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;

  g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell’amministrazione
puo’ essere sostituito da una dichiarazione dell’interessato, ovvero
il procedimento puo’ concludersi con il silenzio assenso
dell’amministrazione;

  h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato, nel corso del
procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi
di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la
sua conclusione e i modi per attivarli;

  i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia’ disponibile
in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

  l) le modalita’ per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente
necessari, con le informazioni di cui all’articolo 36;

  m) il nome del soggetto a cui e’ attribuito, in caso di inerzia, il
potere sostitutivo, nonche’ le modalita’ per attivare tale potere,
con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta
elettronica istituzionale;

  n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte
sulla qualita’ dei servizi erogati attraverso diversi canali,
facendone rilevare il relativo andamento.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’uso di
moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa
pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche
in assenza dei suddetti moduli o formulari. L’amministrazione non
puo’ respingere l’istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o
formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve
invitare l’istante a integrare la documentazione in un termine
congruo.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

  a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica
istituzionale dell’ufficio responsabile per le attivita’ volte a
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso
diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai
sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

  b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalita’ di
accesso ai dati di cui all’articolo 58 del codice
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82;

  c) le ulteriori modalita’ per la tempestiva acquisizione d’ufficio
dei dati nonche’ per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni
sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.

Art. 36

Pubblicazione delle informazioni necessarie
per l’effettuazione di pagamenti informatici

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle
richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all’articolo 5
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Capo V

Obblighi di pubblicazione in settori speciali

Art. 37

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita’ legale e, in
particolare, quelli previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6
novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in
particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le
informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione
di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.

2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresi’ a pubblicare,
nell’ipotesi di cui all’articolo 57, comma 6, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.

Art. 38

Pubblicita’ dei processi di pianificazione, realizzazione
e valutazione delle opere pubbliche

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui
propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche
pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell’amministrazione,
le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni
annuali; ogni altro documento predisposto nell’ambito della
valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino
dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex
post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni
relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici di cui all’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le
procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro
nominativi.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli
obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 128 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai
tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle
opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate
sulla base di uno schema tipo redatto dall’Autorita’ per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura
altresi’ la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web
istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

Art. 39

Trasparenza dell’attivita’ di pianificazione e governo
del territorio

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:

  a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri,
piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici,
strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le loro
varianti;

  b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono
pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che
siano portati all’approvazione; le delibere di adozione o
approvazione; i relativi allegati tecnici.

2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di
presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione
urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in variante allo
strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonche’
delle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o
pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente
che comportino premialita’ edificatorie a fronte dell’impegno dei
privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o
della cessione di aree o volumetrie per finalita’ di pubblico
interesse e’ pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune
interessato, continuamente aggiornata.

3. La pubblicita’ degli atti di cui al comma 1, lettera a), e’
condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi.

4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente
legislazione statale e regionale.

Art. 40

Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le
disposizioni di maggior tutela gia’ previste dall’articolo 3-sexies
del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo
2001, n. 108, nonche’ dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.

2. Le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti
istituzionali e in conformita’ a quanto previsto dal presente
decreto, le informazioni ambientali di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che
detengono ai fini delle proprie attivita’ istituzionali, nonche’ le
relazioni di cui all’articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di
tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all’interno di
un’apposita sezione detta «Informazioni ambientali».

3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso
alle informazioni ambientali di cui all’articolo 5 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

4. L’attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non e’
in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui
all’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono
fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente gia’ stipulati,
qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a
quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo
il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo
articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale
garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 41

Trasparenza del servizio sanitario nazionale

1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale,
dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie
territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi
pubblici che svolgono attivita’ di programmazione e fornitura dei
servizi sanitari, sono tenute all’adempimento di tutti gli obblighi
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

2 Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le
informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli
incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore
amministrativo, nonche’ degli incarichi di responsabile di
dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i
bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative
procedure, gli atti di conferimento.

3 Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i
responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di
pubblicazione di cui all’articolo 15. Per attivita’ professionali, ai
sensi del comma 1, lettera c) dell’articolo 15, si intendono anche le
prestazioni professionali svolte in regime intramurario.

4 E’ pubblicato e annualmente aggiornato l’elenco delle strutture
sanitarie private accreditate. Sono altresi’ pubblicati gli accordi
con esse intercorsi.

5. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicita’
previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari
all’accreditamento delle strutture sanitarie.

6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che
erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad
indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste
di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di
attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Art. 42

Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e
di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti
contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere
straordinario in caso di calamita’ naturali o di altre emergenze, ivi
comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite
in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti
legislativi di urgenza, pubblicano:

  a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle
norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga,
nonche’ l’indicazione di eventuali atti amministrativi o
giurisdizionali intervenuti;

  b) i termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei
poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;

  c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo
sostenuto dall’amministrazione;

  d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai
procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

Capo VI

Vigilanza sull’attuazione delle disposizioni e sanzioni

Art. 43

Responsabile per la trasparenza

1. All’interno di ogni amministrazione il responsabile per la
prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1, comma 7, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di
Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo
nominativo e’ indicato nel Programma triennale per la trasparenza e
l’integrita’. Il responsabile svolge stabilmente un’attivita’ di
controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,
assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle
informazioni pubblicate, nonche’ segnalando all’organo di indirizzo
politico, all’Organismo indipendente di valutazione (OIV),
all’Autorita’ nazionale anticorruzione e, nei casi piu’ gravi,
all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento
degli obblighi di pubblicazione.

2. Il responsabile provvede all’aggiornamento del Programma
triennale per la trasparenza e l’integrita’, all’interno del quale
sono previste specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli
obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione
della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.

3. I dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione
garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da
pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

4. Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione
dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente
decreto.

5. In relazione alla loro gravita’, il responsabile segnala i casi
di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all’ufficio di
disciplina, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento
disciplinare. Il responsabile segnala altresi’ gli inadempimenti al
vertice politico dell’amministrazione, all’OIV ai fini
dell’attivazione delle altre forme di responsabilita’.

Art. 44

Compiti degli organismi indipendenti di valutazione

1. L’organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra
gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e
l’integrita’ di cui all’articolo 10 e quelli indicati nel Piano della
performance, valutando altresi’ l’adeguatezza dei relativi
indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle
performance, nonche’ l’OIV, utilizzano le informazioni e i dati
relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della
misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia
individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici
responsabili della trasmissione dei dati.

Art. 45

Compiti della Commissione per la valutazione, l’integrita’ e la
trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT).

1. La CIVIT, anche in qualita’ di Autorita’ nazionale
anticorruzione, controlla l’esatto adempimento degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri
ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e
documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l’adozione di
atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la
rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le
regole sulla trasparenza.

2. La CIVIT, anche in qualita’ di Autorita’ nazionale
anticorruzione, controlla l’operato dei responsabili per la
trasparenza a cui puo’ chiedere il rendiconto sui risultati del
controllo svolto all’interno delle amministrazioni. La CIVIT puo’
inoltre chiedere all’organismo indipendente di valutazione (OIV)
ulteriori informazioni sul controllo dell’esatto adempimento degli
obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

3. La CIVIT puo’ inoltre avvalersi delle banche dati istituite
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

4. In relazione alla loro gravita’, la CIVIT segnala i casi di
inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente all’ufficio di
disciplina dell’amministrazione interessata ai fini dell’eventuale
attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o
del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. La CIVIT
segnala altresi’ gli inadempimenti ai vertici politici delle
amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai
fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilita’. La CIVIT
rende pubblici i relativi provvedimenti. La CIVIT, inoltre, controlla
e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di
pubblicazione di cui all’articolo 14 del presente decreto,
pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si
e’ proceduto alla pubblicazione.

Art. 46

Violazione degli obblighi di trasparenza – Sanzioni

1. L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma
triennale per la trasparenza e l’integrita’ costituiscono elemento di
valutazione della responsabilita’ dirigenziale, eventuale causa di
responsabilita’ per danno all’immagine dell’amministrazione e sono
comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di
risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance
individuale dei responsabili.

2. Il responsabile non risponde dell’inadempimento degli obblighi
di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento e’ dipeso da causa
a lui non imputabile.

Art. 47

Sanzioni per casi specifici

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei
dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale
complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in
carica, la titolarita’ di imprese, le partecipazioni azionarie
proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonche’
tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica, da’ luogo
a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a
carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo
provvedimento e’ pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o
organismo interessato.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui
all’articolo 22, comma 2, da’ luogo ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della
violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori
societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed
il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per
le indennita’ di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall’autorita’
amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24
novembre 1981, n. 689.

Capo VII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 48

Norme sull’attuazione degli obblighi di pubblicita’
e trasparenza

1. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce criteri,
modelli e schemi standard per l’organizzazione, la codificazione e la
rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto
di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente,
nonche’ relativamente all’organizzazione della sezione
«Amministrazione trasparente».

2. L’allegato A, che costituisce parte integrante del presente
decreto, individua modelli e schemi standard per l’organizzazione, la
codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni
e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della
normativa vigente. Alla eventuale modifica dell’allegato A si
provvede con i decreti di cui al comma 3.

3. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono
adottati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la
Conferenza unificata, l’Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l’ISTAT.

4. I decreti di cui al comma 3 recano disposizioni finalizzate:

  a) ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei
dati, per la soddisfazione delle esigenze di uniformita’ delle
modalita’ di codifica e di rappresentazione delle informazioni e dei
dati pubblici, della loro confrontabilita’ e della loro successiva
rielaborazione;

   b) a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i
requisiti di qualita’ delle informazioni diffuse, individuando, in
particolare, i necessari adeguamenti da parte di singole
amministrazioni con propri regolamenti, le procedure di validazione,
i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali richieste
per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti
istituzionali, nonche’ i meccanismi di garanzia e correzione
attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.

5. Le amministrazioni di cui all’articolo 11, nell’adempimento
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,
sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di
cui al comma 1.

Art. 49

Norme transitorie e finali

1. L’obbligo di pubblicazione dei dati di cui all’articolo 24 decorre dal termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.

2. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate le modalita’ di applicazione delle disposizioni del
presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
considerazione delle peculiarita’ del relativo ordinamento ai sensi
degli articoli 92 e 95 della Costituzione.

3. Le sanzioni di cui all’articolo 47 si applicano, per ciascuna amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo
aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e
comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto.

4. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalita’ di applicazione del
presente decreto in ragione della peculiarita’ dei propri
ordinamenti.

Art. 50

Tutela giurisdizionale

1. Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti
dalla normativa vigente sono disciplinate dal decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.

Art. 51

Invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 52

Modifiche alla legislazione vigente

1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti
modifiche:

   a) all’articolo 1, primo comma:

  1) al numero 2), dopo le parole: «ai Ministri,» sono inserite le
seguenti: «ai Vice Ministri,»;

  2) al numero 3), dopo le parole: «ai consiglieri regionali» sono
inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta regionale»;

  3) al numero 4), dopo le parole: «ai consiglieri provinciali» sono
inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta provinciale»;

  4) al numero 5), le parole: «ai consiglieri di comuni capoluogo di
provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000 abitanti» sono
sostituite dalle seguenti: «ai consiglieri di comuni capoluogo di
provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;»;

   b) all’articolo 2, secondo comma, le parole: «del coniuge non
separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono» sono
sostituite dalle seguenti: «del coniuge non separato, nonche’ dei
figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli
stessi vi consentono».

2. All’articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «ed alla pubblicazione» sono soppresse.

3. L’articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e’ sostituito dal seguente: «Art. 54. (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni). – 1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo
recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma
35, della legge 6 novembre 2012, n. 190».

4. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le
seguenti modificazioni:

  a) all’articolo 23, comma 1, dopo la parola: «accesso» sono
inserite le seguenti: «e trasparenza amministrativa»;

  b) all’articolo 87, comma 2, lettera c), dopo la parola:
«amministrativi» sono inserite le seguenti: «e di violazione degli
obblighi di trasparenza amministrativa»;

  c) all’articolo 116, comma 1, dopo le parole: «documenti
amministrativi» sono inserite le seguenti: «, nonche’ per la tutela
del diritto di accesso civico connessa all’inadempimento degli
obblighi di trasparenza»;

  d) all’articolo 116, comma 4, dopo le parole: «l’esibizione» sono
inserite le seguenti: «e, ove previsto, la pubblicazione»;

  e) all’articolo 133, comma 1, lettera a), n. 6), dopo la parola:
«amministrativi» sono inserite le seguenti: «e violazione degli
obblighi di trasparenza amministrativa».

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualsiasirinvio al Programma triennale per la trasparenza e l’integrita’ di
cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
si intende riferito all’articolo 10.

Art. 53

Abrogazione espressa di norme primarie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogate le seguenti disposizioni:

  a) articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

  b) articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni;

  c) articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

  d) articoli 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni;

  e) articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196;

  f) articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni;

  g) articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

  h) articolo 21, comma 1, art. 23, commi 1, 2 e 5, della legge 18
giugno 2009, n. 69;

  i) articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

  l) articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

  o) articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
91;

  p) articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11;

  q) articolo 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n. 180;

  r) articolo 9 del decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228;

  s) articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

  t) articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

  u) articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 14 marzo 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

              Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione

Visto, il Guardasigilli: Severino

                                                             Allegato 
 
 
1. Struttura delle informazioni sui siti istituzionali. 
    

    La sezione dei siti istituzionali denominata "Amministrazione
  trasparente" deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno
   delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni
  e i dati previsti dal presente decreto. Le sotto-sezioni di primo
    e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella
        Tabella 1. Le sotto-sezioni devono essere denominate
              esattamente come indicato in Tabella 1.

|=======================|============================|==============|
|     Denominazione     |       Denominazione        |   Contenuti  |
|     sotto-sezione     |       sotto-sezione        | (riferimento |
|       1 livello       |         2 livello          |  al decreto) |
|=======================|============================|==============|
|                       |Programma per la Trasparenza|Art. 10, c. 8,|
|                       |e l'Integrita'              |lett. a       |
| Disposizioni generali |----------------------------|--------------|
|                       |Atti generali               |Art. 12,      |
|                       |                            |c. 1,2        |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Oneri informativi per       |Art. 34,      |
|                       |cittadini e imprese         |c. 1,2        |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Organi di indirizzo         |Art. 13, c. 1,|
|                       |politico-amministrativo     |lett. a       |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 14       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Sanzioni per mancata        |Art. 47       |
|                       |comunicazione dei dati      |              |
|     Organizzazione    |----------------------------|--------------|
|                       |Rendiconti gruppi consiliari|Art. 28, c. 1 |
|                       |regionali/provinciali       |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Articolazione degli uffici  |Art. 13, c. 1,|
|                       |                            |lett. b, c    |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Telefono e posta elettronica|Art. 13, c. 1,|
|                       |                            |lett. d       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|       Consulenti      |                            |Art. 15,      |
|    e collaboratori    |                            |c. 1,2        |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Incarichi amministrativi    |Art. 15,      |
|                       |di vertice                  |c. 1,2        |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 41,      |
|                       |                            |c. 2, 3       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Dirigenti                   |Art. 10, c. 8,|
|                       |                            |lett. d       |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 15,      |
|                       |                            |c. 1,2,5      |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 41,      |
|                       |                            |c. 2, 3       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Posizioni organizzative     |Art. 10, c. 8,|
|                       |                            |lett. d       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Dotazione organica          |Art. 16,      |
|                       |                            |c. 1,2        |
|       Personale       |----------------------------|--------------|
|                       |Personale non a tempo       |Art. 17,      |
|                       |indeterminato               |c. 1,2        |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Tassi di assenza            |Art. 16, c. 3 |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Incarichi conferiti e       |Art. 18, c. 1 |
|                       |autorizzati ai dipendenti   |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Contrattazione collettiva   |Art. 21, c. 1 |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Contrattazione integrativa  |Art. 21, c. 2 |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |OIV                         |Art. 10, c. 8,|
|                       |                            |lett. c       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|   Bandi di concorso   |                            |Art. 19       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Piano della Performance     |Art. 10, c. 8,|
|                       |                            |lett. b       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Relazione sulla Performance |Art. 10, c. 8,|
|                       |                            |lett. b       |
|      Performance      |----------------------------|--------------|
|                       |Ammontare complessivo       |Art. 20, c. 1 |
|                       |dei premi                   |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Dati relativi ai premi      |Art. 20, c. 2 |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Benessere organizzativo     |Art. 20, c. 3 |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Enti pubblici vigilati      |Art. 22, c. 1,|
|                       |                            |lett. a       |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 22,      |
|                       |                            |c. 2, 3       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Societa' partecipate        |Art. 22, c. 1,|
|                       |                            |lett. b       |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 22,      |
|                       |                            |c. 2, 3       |
|    Enti controllati   |----------------------------|--------------|
|                       |Enti di diritto privato     |Art. 22, c. 1,|
|                       |controllati                 |lett. c       |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 22,      |
|                       |                            |c. 2, 3       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Rappresentazione grafica    |Art. 22, c. 1,|
|                       |                            |lett. d       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Dati aggregati attivita'    |Art. 24, c. 1 |
|                       |amministrativa              |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Tipologie di procedimento   |Art. 35,      |
|      Attivita' e      |                            |c. 1,2        |
|     procedimenti      |----------------------------|--------------|
|                       |Monitoraggio tempi          |Art. 24, c. 2 |
|                       |procedimentali              |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Dichiarazioni sostitutive   |Art. 35, c. 3 |
|                       |e acquisizione d'ufficio    |              |
|                       |dei dati                    |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Provvedimenti organi        |Art. 23       |
|                       |indirizzo-politico          |              |
|     Provvedimenti     |----------------------------|--------------|
|                       |Provvedimenti dirigenti     |Art. 23       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|Controlli sulle imprese|                            |Art. 25       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|     Bandi di gara     |                            |Art. 37,      |
|      e contratti      |                            |c. 1,2        |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Criteri e modalita'         |Art. 26, c. 1 |
|Sovvenzioni,contributi,|                            |              |
|   sussidi,vantaggi    |                            |              |
|       economici       |----------------------------|--------------|
|                       |Atti di concessione         |Art. 26, c. 2 |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 27       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Bilancio preventivo         |Art. 29, c. 1 |
|                       |e consuntivo                |              |
|        Bilanci        |----------------------------|--------------|
|                       |Piano degli indicatori      |Art. 29, c. 2 |
|                       |e risultati attesi          |              |
|                       |di bilancio                 |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Patrimonio immobiliare      |Art. 30       |
|      Beni immobili    |                            |              |
| e gestione patrimonio |----------------------------|--------------|
|                       |Canoni di locazione         |Art. 30       |
|                       |o affitto                   |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|  Controlli e rilievi  |                            |Art. 31, c. 1 |
|  sull'amministrazione |                            |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Carta dei servizi           |Art. 32, c. 1 |
|                       |e standard di qualita'      |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Costi contabilizzati        |Art. 32, c. 2,|
|                       |                            |lett. a       |
|                       |                            |--------------|
|    Servizi erogati    |                            |Art. 10, c. 5 |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Tempi medi di erogazione    |Art. 32, c. 2,|
|                       |dei servizi                 |lett. b       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Liste di attesa             |Art. 41, c. 6 |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Indicatore di tempestivita' |Art. 33       |
|       Pagamenti       |dei pagamenti               |              |
|  dell'amministrazione |----------------------------|--------------|
|                       |IBAN e pagamenti informatici|Art. 36       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|    Opere pubbliche    |                            |Art. 38       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|    Pianificazione e   |                            |Art. 39       |
|governo del territorio |                            |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|Informazioni ambientali|                            |Art. 40       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|  Strutture sanitarie  |                            |Art. 41, c. 4 |
|  private accreditate  |                            |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|Interventi straordinari|                            |Art. 42       |
|    e di emergenza     |                            |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|    Altri contenuti    |                            |              |
|=======================|============================|==============|

Tabella 1: Sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente"
e relativi contenuti.

    
  La sezione "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in
modo che  cliccando  sull'identificativo  di  una  sotto-sezione  sia
possibile  accedere  ai  contenuti  della  sotto-sezione  stessa,   o
all'interno della stessa pagina "Amministrazione  trasparente"  o  in
una pagina specifica  relativa  alla  sotto-sezione.  L'obiettivo  di
questa organizzazione e' l'associazione univoca tra una sotto-sezione
e uno specifico in modo che sia  possibile  raggiungere  direttamente
dall'esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine e'  necessario
che i collegamenti ipertestuali associati alle singole  sotto-sezioni
siano mantenute  invariate  nel  tempo,  per  evitare  situazioni  di
"collegamento non raggiungibile" da parte di accessi esterni. 
 
  L'elenco dei contenuti indicati  per  ogni  sotto-sezione  sono  da
considerarsi i contenuti minimi  che  devono  essere  presenti  nella
sotto-sezione  stessa,  ai  sensi  del  presente  decreto.  In   ogni
sotto-sezione  possono  essere  comunque  inseriti  altri  contenuti,
riconducibili all'argomento  a  cui  si  riferisce  la  sotto-sezione
stessa,  ritenuti  utili  per  garantire  un   maggior   livello   di
trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai  fini  di
trasparenza  e  non  riconducibili  a  nessuna  delle   sotto-sezioni
indicate  devono  essere  pubblicati   nella   sotto-sezione   "Altri
contenuti". 
 
  Nel  caso  in  cui  sia   necessario   pubblicare   nella   sezione
"Amministrazione trasparente" informazioni, documenti o dati che sono
gia' pubblicati in altre  parti  del  sito,  e'  possibile  inserire,
all'interno   della   sezione   "Amministrazione   trasparente",   un
collegamento ipertestuale ai contenuti stessi,  in  modo  da  evitare
duplicazione     di     informazioni     all'interno     del     sito
dell'amministrazione.  L'utente  deve  comunque  poter  accedere   ai
contenuti di interesse dalla  sezione  "Amministrazione  trasparente"
senza dover effettuare operazioni aggiuntive.